Le misure di coercizione indiretta ex art.614-bis c.p.c. per far cessare la diffamazione su Facebook!
Con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 15 aprile 2015, emanata nell'ambito di un giudizio cautelare, si é ritenuto applicabile l'Istituto della coercizione indiretta della misura cautelare. Esso, previsto dall'art. 614-bis, prevede che con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Esso quindi é ritenuto applicabile alle condanne aventi ad oggetto un obbligo di fare infungibile o di non fare. Il caso di specie riguardava un ricorso ex art. 700 cpc volto ad impedire ed inibire la pubblicazione di post a contenuto diffamatorio, meg...