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Per la decadenza del Fisco vale la data di spedizione e non la ricezione!

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Per la decadenza del Fisco vale la data di spedizione e non la ricezione! La Cassazione con l'ordinanza n. 385 del 10 gennaio 2017 conferma l'orientamento secondo il quale “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza 22 settembre 2015, n. 18643; Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza 21 ottobre 2014, n. 22320).